Antiriciclaggio

14 Dicembre 2022

Al via il restyling delle sanzioni in materia di antiriciclaggio

Il cospicuo ammontare dell’operazione non impone, di per sé, la segnalazione di operazione sospetta ai fini antiriciclaggio. È questa una delle precisazioni contenute nella circolare del Ministero dell’Economia 17.06.2022, prot. 56499.

Introduzione – I chiarimenti contenuti nella circolare prot. 56499/2022, indirizzati agli uffici centrali e territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sostituiscono le precisazioni espresse nel documento Prot. DT 54701, datato 6.07.2017. Le direttive ministeriali definiscono l’ambito applicativo delle fattispecie tipiche per l’omessa segnalazione delle operazioni sospette e individuano i criteri per la determinazione delle sanzioni. La parte conclusiva della circolare chiarisce il meccanismo del cumulo giuridico e sottolinea l’operatività del principio del favor rei nei casi di successione di differenti disposizioni sanzionatorie.

Aspetti sanzionatori

Omessa segnalazione di operazioni sospette – La disciplina di riferimento, codificata all’art. 58, cc. 1 e 2 D.Lgs. 231/2007, prevede 2 distinte fattispecie tipiche:

  • la prima, definita “base”, cioè non connotata dalla presenza di ulteriori elementi qualificanti della condotta materiale, è sanzionata nella misura di 3.000 euro;
  • la seconda, detta “qualificata”, presenta alternativamente o cumulativamente ulteriori elementi costitutivi del fatto materiale, consistenti nei caratteri di comportamento “grave”, “ripetuto”, “sistematico” e “plurimo”. In questo caso la sanzione prevista è compresa tra 30.000 e 300.000 euro.

Gli organi verbalizzanti, per le violazioni accertate successivamente all’entrata in vigore dell’art. 5 D.Lgs. 25.05.2017, n. 90, che ha recepito la direttiva (UE) 2015/849, formulata la contestazione, dovranno individuare in quale delle 2 fattispecie tipizzate dal legislatore sarà sussumibile il fatto concreto.

Se si tratta di violazione “qualificata”, la sanzione verrà determinata in funzione del livello di intensità della violazione. Il documento del MEF delinea 3 sub-intervalli (30.000-120.000 euro; 120.000-210.000 euro; 210.000-300.000 euro) che definiranno la sanzione da irrogare rispetto alla gravità e alla durata della violazione e al grado di responsabilità della persona fisica o giuridica.

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica – Anche per quanto riguarda la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, il legislatore, all’art. 56, cc. 1 e 2, individua 2 distinte fattispecie tipiche. Con la fattispecie “baseè prevista l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di 2.000 euro, che può essere ridotta da 1/3 a 2/3 a fronte di violazioni ritenute di minore gravità, situandosi nell’intervallo 666,67-1.333,33 euro.

La fattispecie “qualificataè invece tipizzata dal legislatore in ragione della presenza, alternativa o cumulativa, dei medesimi elementi costitutivi previsti per l’omessa segnalazione delle operazioni sospette. In tal caso, può spaziare tra 2.500 e 50.000 euro.

Pagamenti in misura ridotta – Con finalità deflattive del contenzioso e di rapida definizione dei procedimenti, l’art. 68 D.Lgs. 231/2007, ha disciplinato l’istituto dell’applicazione della sanzione in misura ridotta per tutte le sanzioni previste dal Decreto.

L’istituto, che si applica dopo l’irrogazione della sanzione, comporta una riduzione dell’importo pari ad 1/3, a condizione che la richiesta sia inviata dall’interessato prima della scadenza del termine per l’impugnazione del decreto sanzionatorio (30 giorni dalla notifica dello stesso, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero).

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