Associazioni sportive dilettantistiche e Sport

26 Ottobre 2023

Al via il primo accordo collettivo sulle co.co.co. sportive

Sottoscritto il primo accordo collettivo per la regolamentazione delle collaborazioni sportive dilettantistiche rese da calciatrici e calciatori. Come agisce la contrattazione delegata sui rapporti individuali in assenza di chiari rinvii normativi.

Il primo cortocircuito sulla discussa riforma del settore sportivo nell’ambito del dilettantismo arriva con il comunicato ufficiale n. 149/2023 della F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti (LND),che ha sottoscritto un accordo collettivo per la regolamentazione del trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra calciatrici e calciatori e le ASD e SSD partecipanti ai campionati dilettantistici.

Il raggiunto accordo, avente validità fino al 30.06.2024, oltreché fornire modelli contrattuali di riferimento, tende a disciplinare in maniera determinante i rapporti di collaborazione instaurati con gli anzidetti atleti sotto il profilo normativo ed economico in maniera del tutto simile a come già avviene nei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro, i quali, come noto, si applicano perlopiù ai rapporti di lavoro dipendente. Stando all’accordo in trattazione si ritiene opportuno rilevare le seguenti prescrizioni:

  • il rapporto di lavoro (…) si costituisce con la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in triplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico della LND (…);
  • i contratti sottoscritti, così come eventuali atti modificativi o novativi, devono essere depositati entro il termine di 7 giorni dalla sottoscrizione alla LND;
  • il trattamento economico è convenuto tra le parti del rapporto in 2 componenti: una parte fissa non inferiore al trattamento minimo previsto dal medesimo accordo collettivo (pari a 1.800 euro/stagione) e una parte variabile (premi) che non potrà comunque essere superiore, per ciascuna stagione sportiva, al 100% del compenso determinato in parte fissa, e il cui conseguimento è legato ai risultati sportivi individuali o di squadra conseguiti;
  • il compenso dovrà essere proporzionalmente ridotto nel caso in cui l’atleta non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia, infortunio o altre cause non dipendenti dall’attività sportiva, con diritto alla risoluzione da parte della ASD/SSD laddove l’assenza sia riconducibile a malattia o infortunio durante l’attività sportiva per un periodo pari a 6 mesi nel caso di contratto annuale o 10 mesi nel caso pluriennale;
  • diritto alla risoluzione in caso di gravi violazioni rispetto agli obblighi contrattuali;
  • indicazione di una clausola compromissoria che deferisce a un collegio arbitrale la risoluzione di tutte le controversie di lavoro concernenti l’attuazione del contratto o comunque il rapporto tra la società e l’atleta;
  • gli eventuali contratti già sottoscritti per la stagione sportiva 2023/2024 prima della sottoscrizione dell’accordo collettivo sono da considerarsi validi.

Tuttavia, le citate prescrizioni devono necessariamente essere considerate alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il D.Lgs. 36/2021, con particolare riferimento alle deleghe concesse dal legislatore alle parti sociali. Diversamente rispetto a quanto già sancito dall’impianto normativo giuslavoristico, la riforma dello sport non pare delegare agli accordi collettivi in oggetto la possibilità di disciplinare i rapporti di lavoro presuntivamente autonomi, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, intercorsi tra il lavoratore sportivo, come individuato dall’art. 25, e le SSD e ASD in argomento.

Invero, stando alle prescrizioni del Titolo V, Capo I, i citati accordi collettivi appaiono di interesse ai fini seguenti:

  • ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, laddove eventuali intese possono essere idonee a individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell’art. 78 D.Lgs. 276/2003 (art. 25, c. 3);
  • per individuare norme più specifiche sulla protezione dei dati dei lavoratori sportivi (art. 25, c. 8);
  • per istituire forme pensionistiche complementari (art. 35, c. 5).

Al riguardo, giacché ai sensi dell’art. 28, c. 1 D.Lgs. 36/2021 “Il lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo”, l’unica disposizione astrattamente applicabile alla conferma o validità dell’accordo collettivo in trattazione è contenuta nell’art. 27, c. 4 del medesimo testo normativo, secondo cui “il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto-tipo predisposto dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (…) conformemente all’accordo collettivo stipulato”, che però è rubricato “Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici”, sicché si deve necessariamente escludere, per definizione, il settore dilettantismo dall’ambito di applicazione.

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