Diritto del lavoro e legislazione sociale
30 Gennaio 2025
La terza sezione penale della Cassazione (sent. 21.10.2024, n. 38487) è intervenuta chiarendo che l’affermazione della mancanza di rischi non deve precedere l’adozione del DVR che, invece, è frutto di valutazione della quale occorre dar conto nel documento stesso.
La sentenza della Cassazione n. 38487/2024 ha a oggetto un ricorso presentato da un imprenditore del settore ristorazione condannato per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e scarichi illeciti. Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli che l’ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 2.000 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 81, c. 2 c.p., 55 D.Lgs. 81/2008 e 137 D.Lgs. 152/2006 perché, quale titolare di un ristorante, aveva omesso di effettuare la valutazione dei rischi e di adottare il documento di cui agli artt. 17, c. 1, lett. a) e 18 D.Lgs. 81/2008, nonché per aver effettuato scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dall’attività di ristorazione senza alcuna autorizzazione.
Con riferimento al primo capo d’imputazione, il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla mancata redazione del Documento di Valutazione del Rischio, reato insussistente, secondo il ristoratore, perché si tratta di un piccolo locale che costituisce un luogo di lavoro sicuro, gestito a livello familiare dal ricorrente stesso che aveva anche partecipato a un corso di formazione per “Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione”, svolto ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 81/2008. In sintesi, il ricorrente afferma di non essere obbligato alla redazione del DVR vista l’assenza di un vero pericolo per i lavoratori.