Imposte dirette
08 Aprile 2022
Per i contributi a fondo perduto e gli altri sostegni, esclusi da tassazione, ricevuti dalle imprese a seguito dell’emergenza sanitaria, è sparito il codice da utilizzare per la relativa variazione in diminuzione, nel modello Redditi 2022.
Leggendo le istruzioni alla compilazione del rigo RF55 non vi è più alcuna traccia dell’apposito codice 83, che lo scorso anno era stato istituito per portare in diminuzione della base imponibile Irpef o Ires l’ammontare dei contributi a fondo perduto e degli altri aiuti Covid esenti, ricevuti nel corso dell’anno.
Situazione pressoché analoga anche nei quadri di determinazione dell’Irap. Anche in questo caso fra le variazioni in diminuzione della base imponibile del tributo regionale, non figura più l’apposito codice 16 utilizzato fino all’anno scorso anno per portare in diminuzione l’importo degli aiuti Covid esclusi da tassazione.
L’assenza degli appositi codici, da utilizzare per sterilizzare le basi imponibili delle imposte dirette e dell’Irap, non significa certo che i contributi a fondo perduto o gli altri sostegni non debbano essere comunque esclusi dalla tassazione.
La norma è chiara e non è cambiata rispetto all’anno scorso. L’art. 10-bis, c. 1 D.L. 137/2020, tutt’ora in vigore, prevede infatti che “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza… spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, …non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap)”.
Alla luce di quanto sopra è quindi evidente che tali contributi, seppur correttamente contabilizzati a bilancio sulla base delle indicazioni contenute nei principi contabili, devono poi essere appositamente sterilizzati dalle basi imponibili.
Per comprendere il problema che si presenta quest’anno, si ipotizzi il caso di una Srl che nel corso del 2021 ha ricevuto un contributo a fondo perduto dall’Agenzia delle Entrate di 10.000 euro. Tale contributo, la cui natura è quella di fronteggiare perdite di ricavi e volumi d’affari, è stato correttamente contabilizzato dalla società nel conto economico nella voce A5 – Altri ricavi e proventi. Il risultato conseguito dalla nostra Srl nell’esercizio 2021, da indicare negli appositi righi RF4 o RF5, risulta dunque influenzato dall’importo di 10.000 euro pari al suddetto contributo a fondo perduto.
Per sterilizzare la base imponibile, l’importo deve essere indicato nel rigo RF55 – altre variazioni in diminuzione, dove, fino all’anno scorso era presente un apposito codice “83” con il quale indicare: “l’ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito”.
Come abbiamo già visto, nel modello Redditi 2022 questo codice è misteriosamente scomparso per cui la nostra Srl, avendo diritto a scomputare il contributo ricevuto esente da tassazione Ires, dovrà, necessariamente, utilizzare il codice residuale 99 del rigo RF destinato ad accogliere “le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate”.
La stessa identica situazione si presenta al momento della compilazione del quadro IC – Società di capitali del modello Irap 2022 dove nel rigo IC57-altre variazioni in diminuzione, l’apposito codice 16 è misteriosamente scomparso.
Anche in questo caso si dovrà indicare l’importo del contributo ricevuto nel rigo IC57 con il codice residuale 99 dedicato alle “altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate”.