Tributi locali
28 Ottobre 2020
Il Decreto Agosto ha confermato la misura in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, già titolari di pensione, che continuano a svolgere l'attività:
L’esenzione dell’Imu sui terreni agricoli non è preclusa ai pensionati. Il Legislatore, con il Decreto Agosto, ha confermato quanto chiarito dal Ministero delle Economia e delle Finanze con la circolare 18.05.2012, n. 3/DF e con la risoluzione 28.02.2018, n. 1/DF: i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, già titolari di pensione, possono continuare a godere delle agevolazioni previste mantenendo sia il possesso del fondo con destinazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette, sia la qualifica soggettiva di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP), di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004 attraverso l’iscrizione nella previdenza agricola.
Nonostante la percezione di un trattamento pensionistico, hanno diritto all’esenzione Imu anche le seguenti categorie:
– soci delle società di persone che svolgono l’attività agricola, a condizione che abbiano la qualifica di CD o di IAP;
– familiari coadiuvanti del coltivatore diretto che fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Al fine di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole, garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale unica, l’art. 1, c. 705 L. 30.12.2018, n. 145 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 2 L. 27.07.2000, n. 212, nel senso che le disposizioni si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della citata L. 145/2018.
Tale norma, avendo pertanto un’efficacia retroattiva, estende le agevolazioni Imu anche per i periodi di imposta passati, consentendo di chiedere il rimborso del tributo eventualmente versato nei 5 anni precedenti.