Agricoltura ed economia verde

11 Dicembre 2024

Agricoli alluvionati: aspettando Godot, nuovo rinvio per i contributi

È ancora lungo e tortuoso il cammino verso la piena operatività della riduzione di premi e contributi previdenziali per le imprese agricole operanti in alcuni territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023.

L’agevolazione, concessa dal decreto Agricoltura per i periodi di contribuzione dal 1.01.2024 al 31.12.2024, è ancora nel limbo, sospesa in attesa, comunica l’Inps, “della valutazione di compatibilità della misura con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato”. Così, nelle more degli approfondimenti del Ministero del Lavoro per la corretta applicazione dell’agevolazione, l’Inps differisce, per la seconda volta, il termine per il versamento della contribuzione già tariffata, in misura piena, con l’emissione del primo e secondo trimestre 2024, in scadenza il 16.12.2024. Insomma, l’agevolazione, studiata per favorire le aziende agricole alluvionate, sembra nata proprio sotto una cattiva stella.

A introdurla, si rammenta, è stato il D.L. 15.05.2024, n. 63 (decreto Agricoltura), convertito dalla L. 12.07.2024, n. 101. L’art. 2, c. 1 del decreto prevede, per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1.01.2024 e il 31.12.2024, una riduzione della misura di premi e contributi previdenziali.

La misura di tale riduzione temporanea è pari al 68%, aliquota determinata con richiamo alla riduzione prevista, a regime, per le zone agricole svantaggiate diverse dai territori montani particolarmente svantaggiati (per i quali, si ricorda, la riduzione spettante è pari al 75%).

La riduzione opera sulla contribuzione datoriale dovuta per il personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole dei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali dal 1.05.2023. Comuni e relative circoscrizioni territoriali sono elencati nell’allegato 1 al D.L. 1.06.2023, n. 61, convertito dalla L. 31.07.2023, n. 100.

L’Inps, per le emissioni del primo e secondo trimestre 2024, ha dapprima tariffato la contribuzione previdenziale senza tenere conto delle riduzioni contributive riconosciute dal decreto Agricoltura, calcolando i contributi dovuti in misura piena e successivamente, all’approssimarsi delle scadenze, ha ritenuto opportuno, su conforme parere del Ministero del Lavoro, differire il termine di versamento “al fine di escludere da parte dei datori di lavoro potenzialmente interessati dalla misura in argomento un adempimento eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto”.

Con il messaggio 12.09.2024, n. 3013 il pagamento della contribuzione già tariffata con l’emissione del primo trimestre 2024 e in scadenza al 16.06.2024 è stato infatti differito al 16.12.2024, senza aggravio di sanzioni civili. Con il successivo messaggio 9.12.2024, n. 4156 il pagamento della contribuzione tariffata per il primo e secondo trimestre 2024, in scadenza il 16.12.2024, è stato differito al 17.03.2025 (senza aggravio di sanzioni civili).

Possono avvalersi della facoltà di versare i contributi dovuti per il primo e secondo trimestre 2024 entro il 17.03.2025 gli iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) che, con riferimento a posizioni contributive (CIDA) collegate ai Comuni alluvionati (ossia quelli ricompresi nei territori elencati nell’allegato 1 al D.L. 1.06.2023, n. 61), hanno trasmesso flussi Uniemens-PosAgri relativi al primo e secondo trimestre 2024, contenenti dati retributivi e contributivi di operai agricoli in forza che hanno prestato attività nei territori alluvionati nel corso dei predetti trimestri.

I datori di lavoro non devono presentare nessuna domanda: sarà infatti l’Inps a inviare loro una comunicazione mediante il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

L’Inps ricorda infine che l’omesso versamento della contribuzione relativa al primo e secondo trimestre 2024, nella misura effettivamente dovuta, entro il 17.03.2025, comporterà l’applicazione delle sanzioni civili previste dall’art. 116, c. 8 e 9 L. 23.12.2000, n. 388.

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