ETS ed Enti non commerciali
04 Luglio 2024
Il ramo di Terzo Settore attivato dall’ente ecclesiastico non può godere del cosiddetto superbonus se in precedenza non è stato iscritto anche all’anagrafe Onlus.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’Interpello 20.06.2024, n. 138 esclude che un ramo di Terzo Settore attivato dall’ente ecclesiastico possa godere del cosiddetto superbonus con l’applicazione delle modalità di calcolo prevista dall’art. 119, c. 10-bis D.L. 34/2020 se in precedenza non è stato iscritto anche all’anagrafe Onlus. La decisione sollecita qualche considerazione in merito alla decisione di dar vita, ora, ad un ramo di Terzo Settore o d’Impresa Sociale.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate che nega a un ente ecclesiastico che ha iscritto un ramo direttamente al RUNTS, senza prima essere stato iscritto all’Anagrafe delle Onlus, di godere della più vantaggiosa modalità di calcolo del Superbonus di cui all’art. 119, c. 10-bis D.L. 34/2020, è coerente con la previsione di cui alla lett. d-bis del c. 9 del medesimo articolo.
Infatti, la lett. d-bis prevede che solo le Onlus (o rami Onlus), le APS e le OdV, possano applicare il bonus dell’art. 119 godendo di un limite di spesa più capiente in quanto determinato moltiplicando l’importo ordinario per “il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi […] e la superficie media di una unità abitativa immobiliare” (c. 10-bis).