Diritto del lavoro e legislazione sociale
06 Marzo 2024
Il D.L. 2.03.2024 n. 19 interviene sul lavoro irregolare e sugli appalti e, tra le varie misure, introduce la possibilità di recuperare i benefici normativi e contributivi mediante la successiva regolarizzazione delle violazioni.
L’art. 29 D.L. 2.03.2024 n. 19, già in vigore, ha modificato la disciplina sui prerequisiti che consentono di fruire dei benefici normativi e contributivi e ha introdotto il c. 1175-bis nell’art. 1 L. 296/2006. Tale comma, prevede il recupero dei benefici a seguito della regolarizzazione degli obblighi contributivi, assicurativi e delle violazioni accertate.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, c. 1175 L. 296/2006, la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al possesso del DURC regolare e al generale rispetto, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di legge e della contrattazione collettiva di qualunque livello.
La prima modifica operata dal D.L. 19/2024 introduce nel c. 1175, tra i requisiti che consentono la fruizione dei benefici menzionati, oltre al possesso del DURC, l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali.
Con il nuovo c. 1175-bis, si consente ora il recupero dei benefici, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo c. 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. La norma fissa anche un tetto al recupero dei benefici erogati nelle ipotesi di violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione e dispone che la somma recuperata non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
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Ricordiamo che si considerano benefici contributivi “quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo”, mentre, per benefici normativi s’intendono “quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale” (nota Ministero Lavoro 28.01.2016 n. 1677).
Non rientrano tra i benefici contributivi quei particolari regimi che prevedono una contribuzione ridotta “propria” (es. contratto di apprendistato); invece, tra i benefici normativi si comprendono quelli di natura fiscale e i contributi o le sovvenzioni correlate al rapporto di lavoro (es. misure di riduzione del cuneo fiscale).
La previsione di cui al nuovo c. 1175-bis eviterà la perdita di agevolazioni che la legge prevede, ad esempio, correlate ad un mancato versamento, introducendo la possibilità di regolarizzare, spontaneamente ovvero nei termini indicati dagli organi ispettivi. Per le violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, si prevede un limite al recupero dei benefici erogati, fissato al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
La disposizione dovrebbe scongiurare la perdita dei citati benefici nelle ipotesi di violazioni marginali o semplici ritardi, ferme restando le conseguenze più pesanti per i casi di conclamata e persistente irregolarità.