Tributi locali
20 Aprile 2022
L’acquisto di un immobile abitativo fruendo dell’agevolazione (registro al 2% o Iva al 4%) spetta anche a colui che nel medesimo Comune possiede già un altro immobile qualora non sia idoneo all’utilizzo abitativo in quanto locata a terzi.
L’acquirente di un immobile abitativo può beneficiare dell’agevolazione “prima casa” sempreché sussistano le condizioni previste dalla Nota II-bis), all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, ovvero che quest’ultimo dichiari, nell’atto di acquisto (e a pena di decadenza):
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che non osta all’applicazione dell’agevolazione prima casa, in presenza delle altre condizioni richieste dalla norma agevolativa, la titolarità (nel medesimo Comune in cui si intende procedere all’acquisto agevolato) di un altro immobile abitativo di ridotte dimensioni (nel caso di specie, si trattava di un immobile di 22,69 metri quadrati), se esso risulta del tutto insufficiente a garantire idonea sistemazione abitativa al nucleo familiare dell’acquirente (Cass. 8.01.2010, n. 100). Gli orientamenti giurisprudenziali così si esprimono su alcuni aspetti peculiari del possesso dei requisiti:
Si segnala, infine, che con la sentenza n. 19989/2018 la Cassazione conferma che l’inidoneità della casa preposseduta può essere anche di carattere giuridico, nel senso che il possesso da parte di terzi di un di un diritto di godimento (locazione) impedisce di fatto a tale immobile di fungere da abitazione del soggetto che può quindi procedere all’acquisto di altro immobile abitativo nello stesso Comune.