Imposte dirette

28 Novembre 2024

L’Agenzia chiarisce il criterio territoriale della direzione effettiva

In ordine al criterio della direzione effettiva legislativamente raccordata alla continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso, l’intervento normativo chiarisce concetti già in precedenza delineati dalla giurisprudenza.

La Relazione illustrativa nel riferirsi alla ratio della nuova versione legislativa precisa che la riformulazione del concetto di residenza fiscale si pone in un’ottica di rafforzamento della certezza del diritto. In tal senso va rilevato che il superamento del riferimento letterale alla “sede dell’amministrazione” sostituito con il criterio della “sede della direzione effettiva” di derivazione convenzionale e coincidente con il luogo dove vengono presi gli impulsi volitivi di indirizzo strategico dell’ente, non prospetta una valenza innovativa rispetto al passato ponendosi in continuità con l’interpretazione già fornita dalla Corte di Cassazione (Cass. sent. 20.01.2023, n. 1753 e ord. 25.07.2022, n. 23225) per la quale, in coincidenza con la definizione di place of effective management (POEM), la direzione effettiva corrisponde al luogo in cui vengono adottate le decisioni più importanti relative alla gestione della società.

Anche nella circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E/2024 non è dato rinvenire impulsi esegetici innovativi dal momento che l’interprete ministeriale si limita a richiamare i chiarimenti della Relazione illustrativa, con la precisazione che “la riforma operata dal Decreto persegue l’obiettivo di individuare un criterio di collegamento sostanziale tra l’ente e il Paese di residenza. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma consente, in una prospettiva di raccordo con le normative degli altri Stati, di prevenire conflitti di residenza, per effetto del disallineamento tra i criteri in adozione nei singoli ordinamenti per fissare la residenza nel rispettivo territorio nazionale”.

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