Amministrazione e bilancio
01 Febbraio 2023
L’agente o il rappresentante che si impegna contrattualmente a esercitare l’attività esclusivamente in favore di una sola ditta viene denominato monomandatario; l’agente o il rappresentante che contrattualmente può operare con più ditte è invece denominato plurimandatario. È plurimandatario anche l’agente che a seguito di accordo contrattuale può operare con più ditte mandanti, ma che di fatto presta la propria attività a favore di una sola. Con la clausola di monomandato la ditta preponente impedisce all’agente o al rappresentante di assumere incarichi per qualunque altra mandante, incluse quelle che trattano prodotti non in concorrenza, ciò per far sì che l’agente impieghi le proprie energie unicamente per la promozione di quei prodotti.
Non esiste una norma che imponga all’agente di commercio di esercitare l’attività con un solo preponente (monomandatario) o con più preponenti (plurimandatario): ciò è lasciato al libero accordo tra le parti, libere di stipulare un contratto di agenzia che, essendo per natura in esclusiva per ciò che concerne la zona, non necessita di specifici patti, ma costituisce un diritto e un obbligo normativo. Pertanto, l’esclusiva è in sostanza una limitazione della libertà d’iniziativa economica per entrambe le parti. Se invece le parti intendono stipulare un contratto in esclusiva, per ciò che concerne il “monoincarico”, questo deve essere conferito per iscritto, nel rispetto di quanto stabilito dagli Accordi Economici Collettivi e dal Codice Civile. Un problema che si presenta è quello relativo alla possibilità di qualificare come “monomandatario” l’agente che di fatto opera per un solo preponente, pur senza esservi tenuto in base a una clausola contrattuale. L’impegno assunto contrattualmente dall’agente “monomandatario” ad esercitare l’attività con un solo preponente, comporterà il divieto assoluto di intrattenere rapporti di agenzia con altre mandanti, anche se non in concorrenza.
La distinzione tra agente monomandatario e plurimandatario è importante in quanto gli Accordi Economici Collettivi prevedono regimi diversi sotto svariati profili, termini di preavviso, indennità di risoluzione rapporto (Firr), indennità meritocratica e indennità per il patto di non concorrenza.
Questa distinzione ha una grande rilevanza anche da un punto di vista previdenziale, in quanto per l’agente monomandatario sono previsti massimali contributivi maggiori rispetto all’agente plurimandatario: attualmente € 6.673,35 contro € 4.448,90 per i plurimandatari. Risulta però evidente che se l’agente opera per più aziende (plurimandatario) ha la possibilità di incrementare il proprio montante contributivo e aumentare la misura delle prestazioni pensionistiche.
Spesso le aziende ricorrono alla stipula di mandati di agenzia, in quanto si annulla quasi totalmente l’autonomia e la libertà di organizzazione dell’agente, assoggettato a direttive, oltre a limitargli la capacità di incrementare i propri compensi. Troppo spesso questi ultimi si rivelano inferiori alle retribuzioni di un lavoratore dipendente di settimo livello del contratto Commercio, e questo al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e delle spese che si devono sostenere per la produzione del reddito. Inoltre, nel corso dei rapporti con i loro agenti, le aziende hanno il potere di modificare unilateralmente la zona geografica assegnata e di ridurre la percentuale provvigionale prevista nel contratto. È al vaglio della Commissione per le attività produttive della Camera una proposta di legge che possa prevedere per quegli agenti monomandatari i quali non raggiungano un reddito minimo lordo pari a tre volte la retribuzione lorda di un lavoratore dipendente di settimo livello, che il loro contratto si trasformi automaticamente in plurimandatario e che sia vietata alla mandante qualsiasi modifica unilaterale al contratto di agenzia, non accettata per iscritto dall’agente.