Diritto del lavoro e legislazione sociale

29 Maggio 2024

È agente di commercio l’influencer che promuove le vendite sul web

L’influencer che promuove stabilmente e con continuità in rete i prodotti di un’azienda è inquadrabile come agente di commercio, ed è pertanto legittima la riscossione dei contributi operata dalla Fondazione Enasarco (Tribunale di Roma, sent. 4.03.2024, n. 2615).

Nel caso specifico, alcuni influencer si erano impegnati a promuovere i prodotti di un’azienda sulle loro pagine social media e siti web, indicando nelle pagine web un codice personalizzato associato all’influencer e pattuendo con l’azienda venditrice un compenso per ogni singola vendita andata a buon fine recante il medesimo codice. In questo contesto, nel motivare la propria decisione, con riferimento all’attività degli influencer, il Collegio giudicante ha espresso i seguenti principi di carattere generale:

  • gli influencer rappresentano figure “professionali” che, grazie alla loro popolarità e capacità di fidelizzare i propri follower, diventano strumento di comunicazione del brand influenzando (promuovendo) le scelte di acquisto del pubblico. La promozione, dunque, non avviene in maniera “tradizionale”, ma attraverso l’uso delle nuove tecnologie (Web e social media);
  • l’influencer, proprio per il ruolo determinante che svolge all’interno dei processi comunicativi, viene incaricato dalle imprese del settore in cui opera di pubblicizzare i relativi prodotti, andando così a svolgere un’attività promozionale delle vendite retribuita tramite il pagamento di un compenso. Contrattualizzando un influencer, quindi, l’azienda persegue lo scopo di far diventare propri clienti i follower dello stesso;

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