Diritto del lavoro e legislazione sociale
29 Maggio 2024
L’influencer che promuove stabilmente e con continuità in rete i prodotti di un’azienda è inquadrabile come agente di commercio, ed è pertanto legittima la riscossione dei contributi operata dalla Fondazione Enasarco (Tribunale di Roma, sent. 4.03.2024, n. 2615).
Nel caso specifico, alcuni influencer si erano impegnati a promuovere i prodotti di un’azienda sulle loro pagine social media e siti web, indicando nelle pagine web un codice personalizzato associato all’influencer e pattuendo con l’azienda venditrice un compenso per ogni singola vendita andata a buon fine recante il medesimo codice. In questo contesto, nel motivare la propria decisione, con riferimento all’attività degli influencer, il Collegio giudicante ha espresso i seguenti principi di carattere generale: