Amministrazione e bilancio
16 Novembre 2024
Il decreto di riforma approvato il 30.04.2024, all’art. 15 (ora 14), prevede che le riserve e i fondi in sospensione d’imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2023, possono essere affrancati con l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 10%.
Sul piano operativo la norma prevede che la liquidazione dell’imposta sostitutiva debba avvenire nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 e il suo versamento debba avvenire obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Nel caso si affranchi fiscalmente una riserva da rivalutazione ai fini della sua libera distribuzione si deve anche considerare il vincolo civilistico che la investe. Quando si stanzia una riserva da rivalutazione nel patrimonio netto, essa non si rappresenta come costituita da utili realizzati generati dalle effettive dinamiche di mercato, ma solo come un reddito atteso fondato sulla stima di un suo prospettabile recupero. Sino a quando, quindi, tale auspicio di reddito non si voltura in reddito realizzato in virtù del primario principio della prudenza che, come noto, partecipa della legalità redazionale del bilancio, la riserva è indistribuibile. Si tratta allora di delineare il processo di conversione di tale reddito solo sperato in reddito effettivo che consenta di affrancare la riserva anche dal rappresentato vincolo civilistico e ne consenta la libera distribuzione.