Estero

03 Maggio 2024

Adesione italiana al protocollo addizionale della CMR elettronica

L’Italia ha aderito al protocollo addizionale relativo alla CMR elettronica nell’ottica della semplificazione delle procedure logistiche e della digitalizzazione dei documenti tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La CMR, abbreviazione del titolo francese “Convention contrat de transport international de marchandises par route”, disciplina vari aspetti legali relativi al trasporto internazionale su strada e, in particolare, regola i rapporti di diritto civile per il trasporto internazionale di merci su strada (per esempio, i diritti e gli obblighi delle parti, la responsabilità del mittente e del vettore). La Convenzione risulta attualmente ratificata da 58 Stati, per la maggior parte europei.

La CMR riguarda le condizioni contrattuali, il documento contrattuale (lettera di vettura), nonché i limiti di responsabilità del vettore in caso di smarrimento totale o parziale della merce trasportata, o in caso di ritardo nella consegna della merce. La convenzione definisce anche il contenuto della lettera di vettura, detta anche “lettera di vettura CMR”, che conferma il contratto di trasporto. La CMR è, quindi, un trattato che contiene obblighi non solo degli Stati ma anche dei privati. La lettera di vettura cartacea emessa ai sensi della CMR è accettata come prova di un contratto di trasporto tra un mittente e un vettore. È un documento riconosciuto in sede giudiziaria a supporto di pretese relative alla perdita totale o parziale, al danneggiamento o al ritardo nella consegna della merce. La CMR firmata a destinazione dal cliente finale comunitario destinatario della merce costituisce prova di avvenuta cessione intracomunitaria ai fini della non imponibilità Iva di cui all’art. 41 D.L. 331/1993.

L’Italia ha aderito all’originaria Convenzione del 19.05.1956 con L. 6.12.1960, n. 1621 e al protocollo di modifica del 5.07.1978, con L. 27.04.1982, n. 252. Il protocollo addizionale è stato adottato a Ginevra il 20.02.2008 e l’Italia ha aderito con la L. 8.03.2024, n. 37 pubblicata nella G.U. 27.03.2024, n. 73.
Al momento dell’entrata in vigore della Convenzione, non era previsto che le lettere di vettura potessero essere emesse su un supporto diverso dalla carta. Con lo sviluppo delle lettere di vettura elettroniche, si è dunque reso necessario un Protocollo addizionale su tale strumento.
Tale Protocollo non modifica le disposizioni sostanziali della CMR, ma fornisce un quadro giuridico supplementare per la digitalizzazione delle lettere di vettura, integrando la CMR al fine di facilitare la compilazione facoltativa della lettera di vettura attraverso procedure di registrazione e di gestione elettronica di dati.


L’introduzione della lettera di vettura internazionale elettronica modernizza il trasporto internazionale di merci su strada, con il progressivo superamento dei documenti cartacei. L’adesione dell’Italia al Protocollo addizionale è, tra l’altro, condizione essenziale per raggiungere uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), quello relativo alla semplificazione delle procedure logistiche e alla digitalizzazione dei documenti. La lettera di vettura elettronica è emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all’esecuzione di un contratto di trasporto al quale si applica la Convenzione, comprese le indicazioni logicamente associate alla comunicazione elettronica sotto forma di dati allegati o altrimenti connessi a tale comunicazione elettronica al momento della sua elaborazione o in una fase ulteriore, in modo da risultarne parte integrante. L’autenticazione avviene mediante firma elettronica.

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