Accertamento, riscossione e contenzioso
20 Agosto 2024
Il D.Lgs. 5.08.2024 n. 108 (pubblicato nella G.U. 5.08.2024, n. 182) ha previsto alcune disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 128/2015 in materia di regime di adempimento collaborativo, a sua volta già modificato dal D.Lgs. 108/2024 in attuazione della Legge delega fiscale.
L’obiettivo di queste modifiche è quello di razionalizzare il sistema degli accertamenti tributari in un’ottica di incentivazione dell’adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie e del miglioramento dei rapporti tra i contribuenti e Amministrazione finanziaria
Disapplicazione reato di dichiarazione infedele – Una prima modifica riguarda l’esimente penale prevista dall’art. 6, c. 4 D.Lgs. n. 128/2015. Per effetto di queste modifiche è ora stabilito che, al di fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale, comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle Entrate non si applicano le disposizioni previste dall’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 per il reato di dichiarazione infedele.
Pertanto, queste violazioni non assumeranno rilevanza quale notizia di reato ai sensi dell’art. 331 Codice di procedura penale. Per effetto di quanto sopra, lo scudo penale opererà soltanto nei confronti dei contribuenti che tengono comportamenti collaborativi e che comunicano preventivamente ed esaurientemente l’esistenza dei rischi fiscali connessi alle violazioni tributarie al Fisco.