Immobiliare
10 Gennaio 2025
Il diritto all’agevolazione ha effetto (se accordata) dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Ciò significa che, dall’inoltro dell’istanza da parte del professionista consegue la riduzione dell’imposta comunale a partire dall’anno successivo.
L’art. 1, c. 747 L. 27.12.2019, n. 160 stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi: (…) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
Accertamento dello stato di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo – L’attribuzione dello stato di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lett. a) e b) D.P.R. 6.06.2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lett. c) e d) D.P.R. 6.06.2001, n. 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale.