Revisione e controllo
06 Dicembre 2024
L'attività di sindaci e revisori in relazione alla predisposizione dell'organo amministrativo di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Si discute in dottrina su quanto ampi siano gli adempimenti da evidenziare nelle rispettive relazioni/carte di lavoro da parte dei sindaci e/o revisori per ottenere sufficienti elementi probativi a certificare la predisposizione da parte dell’organo amministrativo degli “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili”, di cui alle disposizioni del Codice Civile (art. 2086) e a quelle del Codice della crisi (art. 3 D.Lgs. 14/2019).
Alcune precisazioni sono necessarie: l’art. 3 D.Lgs. 14/2019 precisa quali siano le finalità e gli scopi di questi adeguati assetti, ossia “ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi (leggasi dello stato di pre-crisi) e dell’assunzione di idonee iniziative”. Precisa, altresì, che questi adeguati assetti devono “rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore” stabilendone una sorta di scalabilità in relazione alle dimensioni e tipicità della società e alle problematicità che altri indicatori evidenziano.
Per i sindaci non esistono dubbi sui doveri derivanti dall’incarico ricevuto poiché l’art. 2403 c.c. recita “il collegio sindacale vigila … in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.