Paghe e contributi
12 Luglio 2024
Nella Gazzetta Ufficiale 9.07.2024, n. 159 sono state pubblicate le nuove disposizioni del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, che garantisce la tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Il Fondo di solidarietà per le attività professionali è stato istituito con il D.M. Lavoro-Economia 27.12.2019 e reso operativo con il decreto di nomina del comitato amministratore del 20.05.2021. Aderiscono al Fondo i datori di lavoro del settore delle attività professionali come individuati dai codici Ateco e CSC contenuti nell’allegato alla circolare Inps n. 77/2021.
Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell’Inps, eroga ai lavoratori la prestazione di assegno ordinario per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria; in particolare, garantisce ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli artt. 11 e 21 D.Lgs. 148/2015. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale devono essere computati anche gli apprendisti, i dirigenti e i lavoratori a domicilio.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 9.07.2024, n. 159, il D.M. 21.05.2024, con l’adeguamento del Fondo. Analizziamo brevemente il contenuto del Decreto.