Imposte dirette
30 Maggio 2024
Il fenomeno degli sconti per contestazioni sull’esistenza e sulla determinazione dei crediti commerciali deve essere tenuto distinto dalla perdita su crediti per ragioni di solvibilità del cliente.
La questione che ci occupa oggi è una di quelle che periodicamente vengono a galla al momento di predisporre le dichiarazioni dei redditi e i bilanci: la deduzione delle perdite su crediti. Il Tuir disciplina puntualmente le casistiche che riguardano le perdite che derivano da elementi valutativi e quelle che derivano da elementi realizzativi (artt. 106 e 101, c. 5 del Tuir). Tuttavia, a ben vedere le norme indicate non intercettano tutte le ipotesi che comportano lo stralcio dei crediti dai bilanci.
In particolare, ci riferiamo al caso dei clienti che rifiutano di eseguire i pagamenti non perché insolventi, ma perché contestano la fornitura, di solito, in relazione alla qualità o al suo prezzo, ossia ai presupposti giuridici. In tal caso, l’azienda fornitrice può rinunciare al credito, vuoi perché riconosce un proprio errore vuoi perché preferisce privilegiare il rapporto con il cliente.
La questione determina contabilmente l’attivazione di uno sconto, parziale o totale, per il quale i principi OIC 34 e IFRS 15 richiedono la riduzione dei ricavi, nonché del corrispondente credito.