Immobiliare

10 Ottobre 2024

Acquisto di proprietà o usufrutto, uguali non sono

L’agevolazione prima casa spetta anche in caso di usufrutto ma, in caso di vendita nei 5 anni, per non incorrere in decadenza serve riacquistare una casa a titolo di proprietà e adibirla ad abitazione principale.

Le agevolazioni relative all’imposta di registro per l’acquisto della prima casa prevedono il recapture dei benefici laddove la prima casa sia ceduta entro 5 anni dall’acquisto a titolo oneroso (Nota II bis al TUR).

In tal caso, oltre al pagamento integrale dell’imposta, è dovuta anche una sovratassa del 30%.Tale penalizzazione non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

È sorto un dubbio, rappresentato nel recente interpello n. 192/2024, e cioè se sia sufficiente acquistare un diritto di usufrutto su un diverso immobile da adibire a prima casa e così evitare la decadenza del beneficio. Tale possibilità consentirebbe, per evidenti ragioni, una maggiore flessibilità rispetto alla piena proprietà in quanto l’usufrutto per sua natura ha una durata temporanea (non necessariamente legata all’intera vita umana). Come tutte le norme essa potrebbe essere strumentalizzata per fini non genuini, ma in tal caso l’Amministrazione Finanziaria dispone di appositi strumenti di contrasto.

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