Imposte dirette
13 Novembre 2020
Ecco quali sono le condizioni per la deducibilità del costo, iniziando dalla ricevuta o quietanza emessa dal venditore.
Nell’esercizio di impresa è pensiero comune che l’acquisto di beni da privati, possa essere oggetto di problemi in ordine alla deduzione del relativo costo. È opportuno, pertanto, un breve cenno sulle condizioni di deducibilità dei costi, così come richiamati nell’art. 109 del Tuir, che contiene regole di valenza generale che possono essere così riassunte:
– competenza economica: il costo è deducibile secondo un criterio temporale, ovvero nell’esercizio che solitamente coincide con l’anno solare;
– certezza: la condizione viene rispettata se la componente reddituale è fondata su un documento che produce effetti giuridici;
– obiettiva determinabilità: si esclude con questa regola la rilevanza di stime/valutazioni. Il costo si deve formare su parametri certi che lo rendano quantificabile, altrimenti il costo deve essere sospeso e rinviato ai successivi esercizi;
– inerenza: la deducibilità dei costi e delle spese è consentita se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano proventi o ricavi che concorrono a formare il reddito di esercizio;
– imputazione al conto economico: il costo non può essere dedotto se non previamente imputato al conto economico, con le eccezioni previste dal Tuir.
Verificato il rispetto delle regole di carattere generale, gli ulteriori adempimenti da rispettare per non incorrere in contenziosi con l’Amministrazione Finanziaria possono essere così riassunti.
Il costo sostenuto va documentato e il titolo che consente di vincere qualsiasi presunzione è dato da una ricevuta o da una quietanza emessa dal privato. Tale documento per forza di cose dovrà contenere: i dati identificativi del cedente e del cessionario; la descrizione del bene; il corrispettivo concordato; il titolo di non imponibilità ai fini Iva; la marca da bollo di 2 Euro se il corrispettivo supera l’importo di 77,42 Euro.
Il valore del bene ammortizzabile (ad esempio, arredi) sarà iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale; mentre il costo sarà deducibile in quote di ammortamento costanti in più esercizi se superiore a 516,46 Euro; in caso contrario potrebbe essere dedotto integralmente nell’esercizio di competenza.
In ultimo, presentiamo i 2 ulteriori elementi da valutare nel caso di acquisti da privati, ossia i profili Iva e le modalità di pagamento. In tale ambito si osserva quanto segue:
– gli acquisti da privati sono fuori campo di applicazione Iva e nella ricevuta/quietanza è sufficiente indicare “operazione non imponibile Iva ai sensi degli artt. 1, 2, 4 e 5 D.P.R. 633/1972″;
– è preferibile che il pagamento sia sempre tracciato, nonostante il contante rimanga ammesso per pagamenti sino a 1.999,99 Euro. Il superamento della soglia comporta pesanti sanzioni e la segnalazione di operazione sospetta può partire direttamente dalla banca, all’atto di prelievo/versamento dei contanti dell’operazione commerciale.