Diritto privato, commerciale e amministrativo
13 Gennaio 2025
Negli accordi di separazione o di divorzio aventi a oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali sugli immobili, devono essere presenti, a pena di nullità, tutte le dichiarazioni attestanti le conformità urbanistiche previste dall’art. 29 L. 52/1985.
Nel giudizio di separazione è ammissibile il trasferimento o la costituzione di diritti reali a favore di un coniuge al fine di risolvere le pretese patrimoniali reciproche derivanti dalla dissoluzione del rapporto coniugale.
Sul punto le Sezioni Unite, con sentenza n. 21761/2021, avevano precisato che “Le clausole dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano a uno o a entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni, mobili o immobili, o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, c. 1-bis L. 52/1985, come introdotto dall’art. 19, c. 14 D.L. 78/2010, convertito con modifiche dalla L. 122/2010, restando invece irrilevante l’ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.