Come di consueto, il 27.12 scade il termine per versare l’acconto Iva dell’anno in corso, acconto poi scomputabile il 16.01 dell’anno successivo dal versamento dell’Iva mensile di dicembre per i contribuenti mensili, e il 16.03 dell’anno successivo dal versamento dell’Iva discendente dalla dichiarazione Iva annuale per i contribuenti trimestrali. I consueti metodi per calcolare l’acconto Iva sono 3:
- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo analitico.
Calcolo dell’acconto Iva con il metodo storico
È il metodo che si basa sull’esercizio precedente. Prevede il versamento dell’88% della base di calcolo, che differisce a seconda che il contribuente sia mensile o trimestrale:
- contribuente mensile: l’88% si calcola sul debito Iva del mese di dicembre dell’anno precedente; pertanto, si deve prendere in considerazione il VP14+VP13 della dichiarazione annuale Iva dell’anno in corso (poiché il quadro VH va compilato solo qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle Lipe);
- contribuente trimestrale: l’88% si calcola sul saldo a debito della dichiarazione Iva dell’anno in corso, relativa all’anno precedente al lordo dell’acconto Iva dell’anno precedente; pertanto: VL38 (totale Iva dovuta) – VL36 (interessi 1%) + VP13. Se il saldo chiude con un credito la base di calcolo sarà: VP13 – VL39; se da questa sottrazione emerge comunque un debito, il contribuente dovrà versare l’88% di tale debito; se invece il VL39 risulta maggiore (credito Iva annuale che copre anche l’acconto Iva), non dovrà effettuare alcun versamento;
- contribuente che passa da mensile nell’anno precedente a trimestrale nell’anno in corso: l’acconto sarà pari all’88% dell’Iva dell’ultimo trimestre dell’anno precedente (ottobre-novembre-dicembre) al lordo dell’acconto Iva dell’anno precedente (VP14 di ottobre, novembre, dicembre n-1 + VP13 di dicembre);
- contribuente che passa da trimestrale nell’anno precedente a mensile nell’anno in corso: l’acconto sarà pari all’88% di 1/3 del debito Iva discendente dalla dichiarazione Iva annuale dell’anno in corso.
Calcolo dell’acconto Iva con il metodo previsionale
Tale metodo presenta un fattore di rischio dovuto al fatto che si paga l’88% del debito Iva che si prevede di dover versare per dicembre dell’anno in corso (mensili) e per l’ultimo trimestre dell’anno in corso (trimestrali). È sempre possibile ravvedere a posteriori l’importo che si è stimato inferiore rispetto a quanto poi effettivamente dovuto.
Calcolo dell’acconto Iva con il metodo analitico
Tale metodo presenta meno profili di rischio poiché prevede una liquidazione straordinaria al 20.12. L’importo ottenuto dalla liquidazione straordinaria deve essere versato integralmente e non per l’88%.
Passaggio da forfettario a ordinario e viceversa
Nel passaggio da regime dei minimi/forfettari al regime ordinario nell’anno in corso non va versato alcun acconto, mancando una base storica di riferimento. Allo stesso modo, il contribuente ordinario nell’anno precedente, passato a forfettario nell’anno in corso, può non versare l’acconto Iva al 27.12.
Soggetti esonerati
Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva le seguenti categorie di contribuenti:
- soggetti che presentano un debito inferiore a 103,29 euro;
- soggetti la cui base di calcolo presenta un credito;
- contribuenti mensili che cessano l’attività prima del 30.11 o trimestrali prima del 30.09 dell’anno in corso;
- minimi e i forfettari;
- soggetti che hanno iniziato l’attività nell’anno in corso;
- soggetti che effettuano solo operazioni esenti o non imponibili o in split payment o in reverse charge.
Codici tributo
I codici tributo da utilizzare per il versamento attraverso il modello F24 sono: 6013 per i mensili e 6035 per i trimestrali, mentre l’anno di riferimento è l’anno in corso.