Altre imposte indirette e altri tributi
17 Ottobre 2024
In una Faq pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 9.10.2024 la conferma della possibilità di compensazione degli acconti di imposta sostitutiva Tfr senza visto di conformità. Si tratta, infatti, di compensazione verticale.
Il Tfr è soggetto a una rivalutazione annuale con un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dall’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Su tale rivalutazione si applica annualmente un’imposta sostitutiva al 17% (art. 11, c. 3 D.Lgs. 47/2000) in 2 scadenze: per l’anno 2023 un acconto al 18.12.2023 e il saldo entro il 16.02.2024.
Quest’anno c’è stata una forte preoccupazione a causa delle complicate regole di calcolo dell’acconto (si veda però la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/E/2023) e perché la dinamica dei tassi avrebbe portato ad applicare l’astronomico coefficiente di rivalutazione del 2022 pari al 9,974576%. Così operando si sarebbe avuto un versamento eccedente in acconto dato che il tasso di interesse 2023 è risultato molto più basso.
Il recupero è consentito previa compensazione in F24, sennonché l’art. 1, c. 574 L. 27.12.2013, n. 147 subordina l’utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 5.000 euro annui alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge.
Occorreva, dunque, pagare un professionista per ottenere la restituzione di quanto versato in eccesso? No, secondo i consulenti del lavoro (Approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del 23.02.2024) e secondo quanto trapelato da interlocuzioni tra il Consiglio dei Consulenti del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate.
La conferma avviene adesso in occasione di una Faq pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 9.10.2024 in relazione al 770 di prossima scadenza (ci perdonino i puristi se consideriamo le Faq “quasi” fonti di legge).
L’Agenzia, infatti, chiarisce che le compensazioni di acconti sulla rivalutazione Tfr operate nel modello F24 con il codice tributo 1627 (155E per il modello F24 EP) non rappresentano compensazioni di tipo orizzontale o esterno e dunque non sono richieste né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito, né l’apposizione del visto di conformità su tale dichiarazione.
L’Agenzia precisa che se le ritenute versate si riferiscono all’anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato il codice tributo 6781 (166E per il modello F24 EP). È possibile utilizzare la procedura Civis qualora il codice tributo utilizzato per la compensazione fosse differente.
Le ragioni di tale procedura sono esaurientemente illustrate nell’approfondimento della Fondazione che richiama a conforto le indicazioni della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E/2014 a commento delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 175/2014.