Diritto del lavoro e legislazione sociale

19 Giugno 2024

Acconciatura ed estetica: le novità del rinnovo di maggio 2024

Tra le novità si segnalano gli aumenti retributivi e l’una tantum, le modifiche alla classificazione del personale, alla disciplina del contratto a tempo determinato e dell’apprendistato, l’aumento del periodo di preavviso e tutele per le lavoratrici vittime di violenza.

Il 20.05.2024 tra CNA – Unione benessere e sanità, Confartigianato Benessere-acconciatori, Confartigianato Benessere-estetica, CASARTIGIANI, CLAAI e FILCAMS-Cgil, FISASCAT-Cisl, Uiltucs-Uil è stato siglato il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl Area Acconciatura ed Estetica per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e centri Benessere.

L’accordo decorre dal 1.01.2023, avrà validità fino al 31.12.2026 e le modifiche introdotte producono effetti dalla sottoscrizione, ossia dal 20.05.2024. Le novità introdotte in sede di rinnovo sono molteplici. Innanzitutto, per quanto concerne la sfera economica, è stato previsto un aumento retributivo di 183 euro parametrati al 3° livello che verrà erogato in 4 tranches: 70 euro dal 1.05.2024; 50 euro dal 1.01.2025; 43 euro dal 1.01.2026; infine, 20 euro dal 1.10.2026.

Inoltre, a integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 20.05.2024, andrà un importo una tantum suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari ad 80 euro in 2 tranches: la prima pari a 40 euro con la retribuzione giugno 2024 e la seconda pari 40 euro con la retribuzione di luglio 2024.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo l’una tantum verrà erogata nella misura del 70% con le medesime decorrenze.

CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO

Circolare mensile che presenta le variazioni relative ai contratti collettivi nazionali.

L’importo di una tantum sarà ridotto in proporzione per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate; inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum.

Passando agli aspetti normativi, in merito al contratto a tempo determinato, l’accordo di rinnovo, recependo le novità introdotte dal D.L. 48/2023, convertito dalla L. 85/2023, individua quali ulteriori condizioni previste dal Ccnl per stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi 12 mesi ed entro i limiti massimi previsti dal Ccnl, “l’esigenza di offerte di diverse tipologie di servizi, non presenti nelle normali attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale”.

Novità anche in relazione alla disciplina del periodo di preavviso per licenziamento e dimissioni, che passa dagli attuali 10 giorni a 20 lavorativi per i lavoratori inquadrati dal 1° al 3° livello. A essere rinnovata è anche la classificazione del personale, con l’inserimento di nuove figure nell’area Acconciatura ed Estetica e la definizione, per la prima volta nel Ccnl, delle professionalità della toelettatura per animali, settore già ricompreso da tempo nella sfera di applicazione. Inoltre, per i lavoratori che svolgono il ruolo di responsabile tecnico (preposto) viene prevista un’indennità di funzione specifica pari a 100 euro lordi per 13 mensilità.

L’accordo riscrive anche la normativa dell’apprendistato professionalizzante, prevedendo l’introduzione degli scatti periodici di anzianità per tutti gli apprendisti, sia neo-assunti, sia già in forza presso le aziende del settore, che inizieranno a maturare dal 1.10.2024. Sempre per il contratto di apprendistato si segnala, inoltre, la revisione delle tabelle con le percentuali utili alla determinazione della retribuzione dell’apprendista, con particolare riferimento alle percentuali del 1° anno che dal 1.10.2024 passano tutte al 70%.

Infine, per sostenere le situazioni difficili come il caso di donne lavoratrici vittime di violenza, oltre all’astensione dal lavoro per un massimo di 90 giorni ex art. 24 D.Lgs. 81/2015, come condizione di miglior favore il contratto stabilisce ulteriori 3 mesi di aspettativa di cui 2 retribuiti, con un’indennità erogata dall’azienda pari al 30% della retribuzione tabellare. Terminati 2 mesi di aspettativa indennizzata al 30%, la lavoratrice avrà diritto a un ulteriore periodo di aspettativa non retribuito di 30 giorni.

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