Accertamento, riscossione e contenzioso
20 Luglio 2024
Le regole procedimentali che connotano l’attività di verifica fiscale vanno rispettate, talché un accesso ispettivo in locali promiscui, in difetto di apposita autorizzazione, inficia gli esiti dell’accertamento conseguente.
Qualora l’Amministrazione Finanziaria proceda all’esecuzione di un accesso ispettivo presso luoghi utilizzati in maniera promiscua dal contribuente, ossia utilizzati come luogo di esercizio dell’attività d’impresa (o di lavoro autonomo), oltre che da abitazione privata, nel caso in cui tale operazione sia esperita in difetto di necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ha l’effetto di inficiare la successiva azione amministrativa dell’accertamento.
Ciò comporta l’inevitabile caducazione degli effetti dell’accertamento tributario eventualmente emanato, o l’inutilizzabilità delle parti di accertamento che sono correlate all’accesso non autorizzato da un nesso di consequenzialità.
In pratica, qualsiasi tipo di violazione che attiene alle modalità e criteri di effettuazione della verifica, poi compendiata in un processo verbale di constatazione redatto a margine delle operazioni ispettive, ne determina l’illegittimità e si ripercuote inevitabilmente sull’avviso di accertamento, con conseguente nullità derivata dell’avviso stesso.