Diritto privato, commerciale e amministrativo
06 Marzo 2024
Il Consiglio dell’Anac ha recentemente chiarito la posizione di quelle imprese che, pur raggiunte da interdittiva antimafia, sono state ammesse alla misura del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis del Codice Antimafia.
L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), in risposta a un quesito riguardante la possibilità di invitare a una procedura di gara un operatore economico a carico del quale risulti disposto il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011), ha chiarito che tale misura non costituisce causa di esclusione dagli appalti e che le imprese sottoposte al provvedimento possono essere invitate alle procedure di gara.
L’art. 94, c. 2 del Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023) stabilisce che rappresenta “causa di esclusione la sussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste all’art. 67 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, c. 4 del medesimo codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, c. 4-bis e 92, cc. 2 e 3 del Codice, con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia”. Sempre secondo l’art. 94, c. 2 del Codice degli appalti, tuttavia, la causa di esclusione di cui all’art. 84, c. 4 del Codice antimafia “non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del medesimo codice”.
A parere dell’Anac, quindi, quando un’impresa è ammessa al controllo giudiziario, restano sospesi gli effetti dell’interdittiva antimafia e, pertanto, “sulla base del disposto dell’art. 94, c. 2 D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che la causa di esclusione prevista dalla norma non opera nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del Codice Antimafia, l’operatore economico interessato dalla predetta misura può partecipare alle gare d’appalto, fermo tuttavia il necessario mantenimento, in capo allo stesso, dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, per tutta la durata della procedura stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d’appalto, senza soluzione di continuità”.
Tuttavia, ha precisato l’Anac, “la sospensione ex lege degli effetti dell’informazione interdittiva a seguito dell’ammissione al controllo giudiziario ha efficacia solo pro futuro, consentendo la partecipazione all’impresa sottoposta a tale misura ad altre procedure, e quindi non abbia carattere retroattivo, in assenza di espressa disposizione che lo preveda”.
Ciò poiché il controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis del Codice Antimafia può sospendere gli effetti dell’interdittiva, ma “non può eliminare gli effetti già prodotti dall’interdittiva stessa, da cui è stata attinta l’impresa in ragione del riscontrato pericolo di infiltrazione mafiosa nel peculiare periodo temporale in corso”, significando con ciò che l’intervenuto controllo giudiziario non attribuisce all’impresa il diritto di essere reintegrata nell’esecuzione di lavori nello specifico periodo in cui è stato necessario disporre un’interdittiva antimafia.