Accertamento, riscossione e contenzioso
24 Luglio 2024
Nella fase istruttoria i poteri dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza derivano dal principio di legalità che ne rappresenta anche il limite. La genesi dei poteri scaturisce dall’art. 23 della Costituzione nonché dal sistema di principi costituzionali.
Gli articoli rilevanti sono, per l’Iva, l’art. 52 D.P.R. 633/1972, per le imposte dirette, l’art. 32 D.P.R. 600/1972. I poteri dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza si caratterizzano, oltre alla competenza territoriale, anche per la loro autorità ed invasività nella sfera giuridica del soggetto passivo.
La riserva di legge dei prefati poteri si colloca nell’art. 23 della Costituzione. Le prestazioni patrimoniali e personali possono essere imposte solo in base alla legge. Allorquando i poteri istruttori incidano fino a comprimere i diritti inviolabili della persona ergo subentra la riserva relativa di legge e, in altri casi, la riserva assoluta di legge.
I poteri del Fisco sono talmente autoritari da non prevedere possibilità di inottemperanza del contribuente, qualora l’azione tributaria sia realizzata in modo legittimo. Eventuali inottemperanze del contribuente implicano sanzioni dirette e indirette. Oltre alla sanzione dell’art. 11 D.P.R. 471/1997, in un ventaglio da 250 a 2.000 euro, si potrebbe integrare il reato ex art. 337 c.p. derivante da un eventuale opposizione all’accesso.