Accertamento, riscossione e contenzioso

21 Maggio 2024

Accertamento, il paradigma legale delle presunzioni

Per l’accertamento induttivo e analitico-induttivo, il ricorso alle presunzioni, come giudizi inferenziali tra un fatto noto e uno indotto, deve sempre raccordarsi con una verifica logica sull’effettiva manifestazione della capacità contributiva.

Specificamente in ordine all’accertamento induttivo, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 17.04.2023, n. 10192, ha consolidato l’interpretazione costituzionalmente orientata della rilevanza dei costi ogniqualvolta l’Ufficio procede alla ricostruzione induttiva del reddito, indipendentemente da qualsiasi irregolarità contabile od omissione dichiarativa del contribuente.

In caso di ricorso alla ricostruzione induttiva del reddito, ad esempio per omessa presentazione della dichiarazione, nonostante l’Ufficio possa fare ricorso, in deroga alla regola generale, all’uso di presunzioni semplici, prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza in surroga dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti al Fisco, il principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53 Costituzione) preclude la liceità di ricostruzioni reddituali inidonee a rappresentare l’autentica dinamica economica espressa dal contribuente nel periodo d’imposta accertato. Tale principio di diritto è stato ribadito dall’indicata ordinanza della Corte di Cassazione 17.04.2023, n. 10192.

In particolare, il Giudice di Cassazione ha sottolineato che l’inferenza induttiva alla base della ricostruzione del reddito non può mai trascurare di considerare la deducibilità di costi risultanti dalle fatture emesse dai fornitori (nel caso specifico emesse da subappaltatori). Qualsiasi giudizio arbitrario nell’indagine del rapporto causale costi-ricavi urta frontalmente con i principi di rango costituzionale che presidiano la giusta obbligazione tributaria.

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