Immobiliare
20 Novembre 2024
È legittimo l’accertamento induttivo se la documentazione bancaria e la perizia di stima redatta ai fini della erogazione del mutuo recano un valore “superiore” a quello dichiarato negli atti di trasferimento.
Con l’ordinanza 27.09.2024 n. 25854 la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di cessione di beni immobili, è legittimo l’accertamento induttivo fondato sull’esistenza di uno “scostamento” tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente senza che ciò comporti violazione delle norme in materia di onere della prova.
Il caso è quello di una società esercente l’attività di compravendita immobiliare che è stata raggiunta da un atto di accertamento per “maggiori ricavi” non dichiarati. L’Agenzia delle Entrate contestava cessioni immobiliari in cui erano indicati prezzi di vendita che, a seguito di indagini bancarie, si erano rivelati inferiori all’importo dei mutui accesi dagli acquirenti e alle perizie redatte per l’accensione dei mutui. La società ha impugnato l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale contestando l’insufficienza delle presunzioni utilizzate. La C.T.P. respingeva il ricorso.