Accertamento, riscossione e contenzioso

18 Giugno 2021

Accertamento induttivo: no agli elementi non considerati

Se il Fisco prende in considerazione alcuni elementi contabili e ne tralascia degli altri, questo gli preclude la possibilità di ritornare sulla scelta: è quanto previsto dalla C.T.P. di Mantova (sentenza n. 14/1/2021).

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Il Fisco, in sede di accertamento induttivo, può prendere in considerazione e contestare alcuni elementi a discapito di altri, ma è una facoltà che poi gli preclude di tornare sulla scelta effettuata, modificandola in base a nuove valutazioni emerse dalla documentazione prodotta successivamente dallo stesso contribuente: è quanto previsto dalla C.T.P. di Mantova, con la sentenza n. 14/01/2021.

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2015 con cui rideterminava induttivamente il reddito d’impresa in base all’art. 39, c. 2 D.P.R. 600/1973. Tale metodo deriva dal fatto che vi era stata una mancata produzione di documenti da parte del contribuente in sede di contraddittorio. L’Agenzia aveva riscontrato una discordanza tra la dichiarazione Iva presentata e lo spesometro, pertanto aveva ripreso a tassazione i costi sostenuti e ritenuti indeducibili per un’entità derivante dalla differenza tra quello che emergeva nel quadro VF del modello Iva e il dato dello spesometro.

L’accertamento veniva impugnato dal contribuente in primo grado e la C.T.P. lo accoglieva.

In seguito, l’Agenzia inviava un nuovo invito al contraddittorio di cui all’art. 5-ter D.Lgs. 218/1997, con il quale accertava nuovi imponibili per l’anno 2015 ritenendo alcune fatture emesse e ricevute inesistenti. In merito a questo ulteriore avviso, il contribuente presentava altro ricorso sostenendo sia l’illegittimità della pretesa, sia la violazione dell’art. 43 D.P.R. 600/1973 che prevede che l’accertamento possa essere integrato o modificato in aumento mediante la notifica di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte. Nel caso esaminato sono in verità elementi già esistenti nel primo avviso ma completamente tralasciati dallo stesso Ufficio, anche se li aveva indicati come elementi nuovi, pensando così di legittimare l’invio del secondo accertamento considerandolo come integrativo.

Tuttavia, i giudici non sono dello stesso avviso in quanto l’accertamento integrativo, per essere tale, deve portare risultati che sicuramente non sarebbero potuti emergere in alcun modo nel primo avviso perché non ancora in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Sempre nel caso in esame, ciò che è emerso nel secondo avviso doveva già essere inserito nel primo in quanto erano tutti elementi già esistenti sin dall’inizio.

Per tutto quanto sopra, l’operato dell’Agenzia è sembrato solo una reiterazione del primo accertamento non svolto in maniera completa ed esatta, pertanto la Commissione tributaria di Mantova accoglieva il ricorso del ricorrente stabilendo l’annullamento dell’avviso di accertamento.

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