Accertamento, riscossione e contenzioso
16 Febbraio 2024
Il reddito dell’impresa familiare deve essere accertato solo nei confronti del titolare, unico obbligato a tenere le scritture contabili, essendo ininfluente la posizione degli altri familiari.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione III, con la sentenza 6.11.2023, n. 8959, si è adeguata alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze nn. 34222/2019 e 8582/2023). Per l’effetto, è priva di pregio la tesi del contribuente secondo il quale il maggior reddito era stato accertato dall’Amministrazione Finanziaria senza tenere conto delle quote di partecipazione dei familiari.
La questione esaminata riguardava l’appello del contribuente esercente, unitamente al coniuge e a un altro familiare, attività di commercio al dettaglio e, nel caso di specie, si contestava l’imputazione del reddito al contribuente medesimo senza tenere conto delle quote di partecipazione dei familiari, così determinandosi un indebito recupero fiscale. La sentenza di prime cure aveva respinto il ricorso, motivando la decisione sul presupposto che la previsione dell’imputazione all’imprenditore del 51% dei redditi dell’impresa familiare si applica solo ai redditi dichiarati, ma non a quelli accertati.
In sede di riesame del contenzioso i giudici siciliani pongono in evidenza 2 aspetti: in primo luogo, l’impresa familiare (art. 230-bis c.c.) ha natura individuale e non collettiva; secondariamente, l’art. 5, c. 4 del Tuir dispone che, nelle imprese familiari, limitatamente al 49% del reddito dichiarato dall’imprenditore, il reddito stesso è imputato proporzionalmente a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa. Tale imputazione è collegata alle quote di partecipazione agli utili. Per quanto precede, il reddito dell’impresa familiare non può che essere accertato nei confronti del titolare, ossia dell’unico soggetto obbligato a tenere le scritture contabili ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 600/1973; conseguentemente, la posizione degli altri familiari, che hanno prestato il loro apporto sul piano lavorativo, assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni.
Si cita, a supporto della decisione, l’orientamento della Cassazione, la quale ha affermato che la verifica fiscale e l’eventuale maggior reddito accertato riverberano i loro effetti solo sul titolare dell’impresa familiare, a nulla rilevando che i collaboratori risultino titolari del diritto di partecipazione agli utili (Cassazione Civile, sentenza 20.12.2019, n. 34222 e Sezione Tributaria, ordinanza 27.03.2023, n. 8582).
Dunque, una posizione giurisprudenziale consolidata e che, allo stato dei fatti, non ammette diversa interpretazione.