Accertamento, riscossione e contenzioso

06 Agosto 2024

Accertamento, i soli valori OMI non sono sufficienti

L’accertamento di un maggior reddito non può essere fondato sul solo scostamento fra il corrispettivo dichiarato e il valore normale del bene risultante dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cass., ord. 21331/2024). 

Per il giudice di Cassazione anche se è vero che gli elementi assunti a fonte di presunzione non devono essere necessariamente plurimi, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un unico elemento, purché grave e preciso, è però nondimeno vero che la valutazione della rilevanza di tale elemento si sottrae al sindacato di legittimità soltanto se adeguatamente motivata e la risultanza indiziaria fatta derivare dai soli valori OMI non consente, per la carenza strutturale dei relativi criteri di determinazione, di argomentare proprio in ordine alla gravità e precisione dell’indizio.

In ordine ai valori dell’OMI in dottrina si è infatti sottolineato come una ricognizione del sito dell’Agenzia del territorio consente di rilevare che, nel costruire la relativa banca dati, l’Osservatorio si sia avvalso di tecniche le quali non consentono di pervenire a un unico valore puntuale. Al contrario viene offerto un valore estremamente approssimativo: “uno tra i tanti possibili”, sebbene secondo criteri condivisi nel comparto della statistica.

Anche il provvedimento direttoriale del 27.07.2007 si collocava su questo binario. Invero, al punto 1.1., quest’ultimo sottolinea la necessità – doverosità di un’integrazione dei valori dell’OMI con l’impiego di “altre informazioni in possesso dell’Ufficio”. Appare importante sottolineare l’impiego del verbo “integrare”, il quale richiama, sul piano funzionale, l’idea secondo cui l’oggetto dell’integrazione necessita di un perfezionamento, di un miglioramento, dell’aggiunta di un elemento mancante.

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