Accertamento, riscossione e contenzioso
25 Maggio 2024
L’abuso del diritto può essere determinato anche nel contesto dei controlli cd. "a tavolino", purché sia in ogni caso instaurato il contraddittorio con il contribuente.
La V Sezione della Cassazione civile, con la sentenza 6.03.2024, n. 5996, ha stabilito che, in materia di accertamento tributario, può essere esperito mediante differenti modalità, ivi ricompresa la procedura “a tavolino”, la validità degli esiti emersi non è contestabile purché, come previsto dal legislatore a pena di nullità, lo stesso sia preceduto da una preventiva richiesta di chiarimenti al contribuente, il cui coinvolgimento è indispensabile in adesione al principio di collaborazione e buona fede che deve connotare i rapporti tra Fisco e contribuente, in quanto è l’unico in grado di spiegare eventuali ragioni extra-fiscali non immediatamente percepibili da parte dell’Amministrazione.
L’intervento necessitato in argomento viene anche confermato in relazione alla presenza ed al contenuto della motivazione dell’avviso impositivo, il quale deve pur sempre contenere (art. 10-bis, c. 8 L. 212/2000) uno specifico riferimento ai chiarimenti forniti dal contribuente.
Ed invero, da un punto di vista prettamente procedurale, l’Amministrazione Finanziaria, qualora voglia procedere alla contestazione di una operazione, per così dire, “abusiva” deve ineludibilmente inoltrare una richiesta di chiarimenti al contribuente interessato, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell’atto impositivo.