Società e contratti
15 Ottobre 2024
Il recesso atipico fa beneficiare i soci della rivalutazione delle partecipazioni al 16% anziché del capital gain al 26%. Pertanto, l’operazione è abusiva se non giustificata da valide ragioni extrafiscali (Ag. Entrate, interpello 9.10.2024 n. 195).
Nel caso esaminato:
– lo statuto di una società Alfa (operativa nella consulenza) veniva modificato mediante l’introduzione di una clausola convenzionale indicante il diritto di recesso dei soci in caso di conferimento d’azienda;
– (successivamente) Alfa conferiva un ramo d’azienda in una newco (partecipata al 100% da Alfa);
– (successivamente) Alfa cedeva le quote della Newco alla società Beta in regime di esenzione “Pex” (si ricorda che, per espressa previsione normativa ex art. 176, c. 3 del Tuir, questa operazione non assume rilevanza ai fini dell’applicazione della normativa antiabuso);
– i soci di Alfa manifestavano il loro diritto di recedere dalla società mediante “recesso atipico”, e, pertanto, cedevano le partecipazioni (previa rivalutazione delle stesse al 16%) alla medesima Alfa (di conseguenza, quest’ultima, acquisiva “azioni proprie”).