Diritto privato, commerciale e amministrativo
16 Settembre 2024
Una disposizione penale di favore, che restringa l’area di punibilità, successivamente dichiarata incostituzionale, è applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, in forza del principio dell’operatività della legge più favorevole?
La Corte Costituzionale (sentenza n. 394/2006) ha sancito che il principio di legalità non preclude lo scrutinio di costituzionalità, anche in malam partem, delle c.d. “norme penali di favore”: ossia delle norme che stabiliscono, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall’applicazione di norme generali o comuni.
Per i fatti commessi in epoca precedente alla formale entrata in vigore di una disposizione penale di favore, non viene in rilievo il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, ma, diversamente, il distinto principio di retroattività della norma penale più mite. Come è noto, il principio di retroattività della norma penale più mite trova il suo fondamento nel principio di uguaglianza.
Il collegamento del principio della retroattività in mitius al principio di eguaglianza ne segna, peraltro anche il limite: nel senso che, a differenza del principio di irretroattività della norma penale più sfavorevole, assolutamente inderogabile, detto principio deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli.