Imposte dirette
30 Gennaio 2024
A partire dal 2024, i soggetti che erogano compensi a professionisti forfetari non dovranno più rilasciare la Certificazione Unica, che rimane invece necessaria con le consuete modalità per quanto riguarda il 2023.
A partire dal 2024 i soggetti che corrispondono compensi a forfetari o minimi, ossia che ricevono fatture da contribuenti forfetari (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014) o minimi (cd. regime di vantaggio, D.L. 98/2011), non dovranno compilare e inviare a favore di tali soggetti la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta 2024.
Il 2023, pertanto, sarà l’ultimo anno da certificare per i suddetti contribuenti (CU 2024, periodo d’imposta 2023).
Queste le introduzioni dell’art. 3 D.Lgs. 8.01.2024, n. 1, che, aggiungendo il comma 6-septies all’art. 4 D.P.R. 322/1998, ha appunto disposto che, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati nel titolo III D.P.R. 600/1973, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfetario, ovvero il regime fiscale di vantaggio, sono esonerati dagli adempimenti di cui ai commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies D.P.R. 600/1973, ossia il rilascio della Certificazione Unica da consegnare e trasmettere telematicamente entro il 16.03 dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (oppure da trasmettere telematicamente entro il 31.10 se la Certificazione contiene esclusivamente redditi esenti o da non inserire nella dichiarazione precompilata).
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Pertanto, per l’anno 2023 resta ancora l’obbligo di CU per certificare le somme corrisposte ai forfetari, alla stregua degli anni precedenti. Si ricordano quindi i soggetti obbligati a inviare le CU e gli esonerati con riferimento alle fatture inviate/ricevute da contribuenti minimi (D.L. 98/2011) o forfetari (L. 190/2014):
Dall’anno 2024, invece, chi riceverà fatture da professionisti minimi o forfetari non dovrà più compilare la CU, mentre il professionista forfetario che riceverà a sua volta fattura da professionisti forfetari/minimi o “ordinari” dovrà sempre fornire le citate indicazioni in dichiarazione dei redditi.