IVA
08 Agosto 2024
L’Iva assolta in relazione agli acconti di prezzo pagati, in sede di contratto preliminare, per l’acquisto da parte di un avvocato di un immobile abitativo, destinato a essere concretamente utilizzato nell’esercizio dell’attività professionale, è detraibile (Cass., ord. n. 15617/2024).
Il caso trattato nell’ordinanza 4.06.2024, n. 15617 riguarda un recupero a tassazione, a opera dell’Agenzia delle Entrate, per l’anno 2010, dell’Iva indebitamente detratta dal contribuente, in relazione a fatture emesse da una società per anticipi su un contratto preliminare di vendita di un immobile da destinare a uso ufficio (studio legale) in quanto, ad avviso dell’Amministrazione Finanziaria, non sarebbe sussistito il requisito della strumentalità e inerenza non essendo, a tale data, l’immobile ancora adibito all’attività professionale e risultando ancora censito in catasto alla categoria signorile (A/1).
I giudici di seconde cure, confermando la decisione di primo grado, hanno escluso la pretesa erariale alla luce del principio di diritto della giurisprudenza di legittimità (riscontrata anche da quella comunitaria) secondo cui, ai fini della detrazione Iva, rileva non già l’astratta classificazione catastale dell’immobile acquistato, bensì la concreta destinazione dello stesso.
Sul punto, l’Amministrazione contesta l’omessa verifica dell’effettiva destinazione dell’immobile in questione, la prova della cui strumentalità per l’esercizio della professione era a carico del contribuente, tanto più che, ai sensi dell’art. 19-bis1, c. 1, lett. i) D.P.R. 633/1972, è esclusa la detraibilità dell’Iva per l’acquisto di un immobile destinato a uso abitativo.