Imposte dirette
31 Ottobre 2024
Il D.D.L. di Bilancio 2025 modifica gli artt. 5 e 7 L. 448/2001, riconoscendo la possibilità di usufruire a regime della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, senza dover attendere di anno in anno la riapertura dei termini.
La disciplina relativa alla rivalutazione quote e terreni (introdotta per la prima volta con la L. 28.12.2001, n. 448) viene ormai da tempo prorogata di anno in anno mediante la riapertura dei termini disposta dalle leggi di Bilancio (in tal senso, da ultimo, si veda la L. 213/2023).
Com’è noto, attraverso questa disciplina agevolativa, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%, ai fini del capital gain, è possibile considerare il valore delle partecipazioni o dei terreni risultanti da una perizia di stima redatta da un esperto, in modo tale da ridurre il carico fiscale complessivo dell’operazione.
La disciplina (si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate 31.01.2002, n. 12/E) interessa anche i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni (quali i diritti di opzione, i warrant e le obbligazioni convertibili in azioni). Viceversa, la rivalutazione non produce effetti per i diritti di opzione che non sono suscettibili di produrre autonomamente un capital gain, in quanto risultano non trasferibili a terzi (risposta a interpello n. 118/2024).