Estero
11 Dicembre 2024
Le cessioni senza trasporto (diffuse a fine anno) non configurano cessioni intracomunitarie e non è invocabile il novellato impianto sanzionatorio delle cessioni intra franco partenza. È questo il senso della risposta all'interpello n. 236/2024.
Il mancato arrivo a destino, entro 90 giorni, dei beni oggetto di una cessione ex art. 41, c. 1, lett. a) D.L. 331/1993 con resa franco partenza è sanzionabile, per le violazioni dal 1.09.2024, nella misura del 50% dell’Iva invece di quella ordinariamente prevista (70%) per l’omessa fatturazione di operazioni imponibili. Lo prevede l’art. 7, c. 1 D.Lgs. 471/1997 con la possibilità di regolarizzazione l’operazione, senza sanzioni, nei 30 giorni successivi.
La novità è destinata a creare più problemi che opportunità ma, a ogni buon conto, è in questo secondo scenario che l’istante dell’interpello all’Agenzia delle Entrate n. 236/2024 ha provato (inutilmente) a ricercare un’ancora di salvataggio per regolarizzare cessioni che intracomunitarie non possono essere.
Caso – L’istante Alfa, soggetto estero, a giugno 2024, ha acquistato dei beni dalla consociata Beta residente (IT1) che ha emesso fattura ex art. 41.