Imposte dirette
19 Ottobre 2023
Per le correzioni che comportano un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata, c’è tempo fino al 25.10.2023 per presentare un 730 integrativo a un CAF o a un professionista abilitato.
Ancora pochi giorni per correggere gli errori o omissioni del modello 730. In particolare, qualora il CAF o il professionista abilitato, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, riscontri errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, avvisa il contribuente al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione di una dichiarazione “rettificativa”, mediante il modello 730 relativo al periodo d’imposta da rettificare. Diversamente, se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di “integrazione” della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.
Dichiarazione rettificativa – Se il CAF o il professionista abilitato riscontra errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione presentata, avvisa il contribuente al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate di un modello 730 “rettificativo”. La trasmissione può essere effettuata solo se non è stata già contestata l’infedeltà del visto con la comunicazione di cui all’art. 26, c. 3-ter D.M. 164/1999.
In tal caso, il professionista o il CAF devono:
Sul punto, nella circolare n. 14/E/2013 viene precisato che:
Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista abilitato possono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati “rettificati”, e anche in questo caso l’infedeltà non deve essere stata già contestata tramite la comunicazione sopra citata. Al riguardo si fa presente che la sussistenza della condizione che “il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione” si deve ritenere soddisfatta attraverso l’acquisizione della prova che l’intermediario abbia comunicato al contribuente per iscritto (ad esempio tramite raccomandata o telegramma) al domicilio fiscale del contribuente o al diverso indirizzo comunicato da quest’ultimo al CAF o al professionista, l’invito a presentare una nuova dichiarazione.
La prova dell’effettuazione della comunicazione può essere costituita anche dalla notizia della società incaricata della trasmissione che il destinatario non può essere raggiunto e, in tal caso, non è necessario esibire la prova dell’esplicito diniego del contribuente. In presenza di esplicito diniego sottoscritto dal contribuente non è, invece, necessario acquisire alcuna ulteriore documentazione.
Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di questi ultimi è “limitata” al pagamento dell’importo corrispondente al 30% della maggiore imposta riscontrata soggetta a riduzione ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.
Dichiarazione integrativa – Qualora il contribuente si accorga che, in sede di compilazione del modello 730, non sono stati indicati tutti i dati da esporre nella dichiarazione oppure, i relativi dati sono stati esposti in modo errato, è possibile effettuare le dovute “correzioni” al modello seguendo modalità diverse a seconda che l’integrazione comporti o meno una situazione di maggior favore per il contribuente.
In particolare, il dichiarante dovrà valutare se l’integrazione della dichiarazione comporta:
1) Integrazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata – Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:
2) Integrazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta – Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25.10.2023 un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice “2” nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
3) Integrazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione – Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comporta un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, lo stesso può presentare entro il 25.10.2023 un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice “3” nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
4) Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito – Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello Redditi PF 2023. Il modello può essere presentato:
In tutti i casi su indicati, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso).
Si ricorda, da ultimo, che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.