Imposte dirette
04 Giugno 2024
Due le agevolazioni fiscali riservate alle spese per le badanti e le colf: la detrazione del 19% per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale e la deduzione dall'Irpef per i contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Le spese per colf e badanti che si possono detrarre presentando il modello 730/2024 sono quelle sostenute nel 2023. La detrazione nel 2024 è pari al 19% delle spese sostenute per colf e badanti, con un limite massimo di 2.100 euro, e spetta a chi ha un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro.
Sono invece deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) e all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro. Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.
Per potere usufruire sia della detrazione fiscale che della deduzione va compilato il quadro E del modello 730. Nello specifico:
La detrazione spetta, nella misura del 19%, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale:
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:
Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica; non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie. La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza. La detrazione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico.
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La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (ad esempio, per le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente. La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo, una cooperativa di servizi e un’agenzia interinale. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a 2.100 euro. Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, tale limite deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) e all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro. Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri. Rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima, se quest’ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.
I contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, versati alla Gestione Separata Inps mediante il Libretto famiglia, possono essere dedotti dal reddito complessivo in quanto interamente a carico dell’utilizzatore (datore di lavoro). Per ogni ora di lavoro, corrispondente a un titolo di pagamento, è possibile dedurre 1,65 euro, quale contribuzione IVS alla Gestione Separata Inps.
L’importo può essere dedotto nel periodo d’imposta in cui è effettuato il versamento per l’acquisto del titolo di pagamento a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico sia stata svolta dal lavoratore e che lo stesso sia stato pagato dall’Inps.
Non possono essere dedotte le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del Tuir” (punti da 701 a 706 della CU 2024 con il codice 3).
Non è deducibile l’intero importo, ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare. La deduzione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. In caso di decesso del datore di lavoro, la deduzione per i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare spetta agli eredi che sostengono la spesa per i contributi riferiti al trimestre in cui è avvenuto il decesso.
Non sono deducibili: