ETS ed Enti non commerciali
02 Ottobre 2024
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le Onlus già costituite al 17.02.2023, che hanno presentato la CILAS entro il 29.03.2024, possono continuare a beneficiare della deroga al divieto di opzione per la cessione del credito d’imposta e lo sconto in fattura.
Nel corso della manifestazione “Telefisco”, tenutasi il 19.09.2024, l’Agenzia delle Entrate, chiamata a esprimersi in merito alla possibilità, per le Onlus, di accedere al superbonus 110% con opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, anche in assenza di spese già sostenute alla data del 29.03.2024 (questione “CILAS dormienti”), ha avuto modo di precisare che, ai sensi del c.2 dell’art. 1 del decreto sulle agevolazioni fiscali in edilizia, i suddetti soggetti possono continuare a esercitare le opzioni citate (sconto in fattura / cessione del credito) per le spese sostenute in relazione agli interventi ammessi al superbonus per i quali, alla data del 29.03.2024:
– risulti presentata la CILAS, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
– risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
– risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.