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10 Gennaio 2024
Come affrontare il ricambio generazionale dell’azienda alla luce delle principali variabili fiscali.
Il passaggio generazionale è un fenomeno fisiologico per qualsiasi azienda e ha caratteristiche comuni sia alle piccole realtà familiari sia ai grandi gruppi societari. I principali strumenti giuridici per la sua pianificazione sono i seguenti:
Il testamento è un atto unilaterale, nonostante sia richiesta l’accettazione del beneficiario, consentendo di evitare trattative estenuanti e altre situazioni simili; per contro, la legge riserva precisi diritti agli eredi ed è sempre ammessa l’impugnazione. Si distinguono 3 forme di testamento:
La donazione d’azienda non è soggetta all’imposta sulle donazioni se effettuata nei confronti del coniuge o dei discendenti, a condizione che l’attività sia proseguita dagli aventi causa per almeno 5 anni dalla data del trasferimento. Sconta, invece, l’imposta sulle donazioni con le aliquote previste, tenendo conto delle franchigie ordinarie, se effettuata nei confronti di soggetti diversi dal coniuge o dal discendente:
Ai fini delle imposte dirette, per la donazione d’azienda vige il principio di neutralità fiscale, ai sensi dell’art. 58 del Tuir. Non si generano plusvalenze in capo al donante, purché vi sia continuità dei valori fiscali in capo al donatario. L’operazione, pertanto, rimane latente e concorrerà alla formazione del reddito del donatario alla successiva cessione dell’azienda.
Il patto di famiglia può essere applicato al passaggio generazionale di partecipazioni societarie in senso lato, anche al di fuori dell’impresa familiare; è possibile trasferire l’intera azienda, un ramo d’azienda o la nuda proprietà, consentendo al disponente di mantenere l’usufrutto. Nelle società di persone è necessario il consenso di tutti i soci e dovranno essere verificate le regole statutarie. Anche in questo caso, si esclude l’applicazione dell’imposta di successione e donazione se sono rispettate le seguenti condizioni:
Il trust, istituto di diritto anglosassone, comporta la segregazione del patrimonio e trova applicazione incerta nel nostro ordinamento, prestandosi a fenomeni elusivi e di abuso. L’atto istitutivo e l’atto di dotazione dei beni in trust sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa. Il trasferimento dei beni ai beneficiari è soggetto all’imposta di successione e donazione quando si è in presenza di un effetto traslativo.
Attraverso l’atto di destinazione si crea un patrimonio separato posto a disposizione da parte del titolare conferente, che ne mantiene la titolarità giuridica.
È riferito a beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri e disciplinato dall’art. 2645-ter c.c.
Il fondo patrimoniale è, invece, un tipo di convenzione che interviene tra i coniugi, attraverso la quale beni immobili, mobili registrati e titoli di credito nominativi, sono destinati a fronteggiare i bisogni della famiglia (artt. 167 e segg. c.c.). L’atto è soggetto a imposta sulle successioni e donazioni in presenza di un effetto traslativo della proprietà dei beni. Ai fini delle imposte dirette, i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 e seguenti c.c. sono imputati per metà del loro ammontare netto ai coniugi. I coniugi provvederanno a indicare in dichiarazione i proventi originati dal fondo patrimoniale.
L’affidamento fiduciario è un contratto che crea un patrimonio separato attraverso il quale l’affidante concorda con l’affidatario di destinare beni immobili e mobili a vantaggio di uno o più beneficiari, costituendo il c.d. “patrimonio segregato”. Tale forma di contratto non è prevista dal Codice Civile, ma elaborata dalla dottrina; se ne trova menzione nella legge c.d. “Dopo di Noi” (L. 116/2016).
L’istituto dell’usufrutto su azioni o quote è disciplinato dall’art. 2352 c.c. per le società per azioni e dall’art. 2417-bis c.c. per le Srl. Con tale istituto si ottengono i seguenti effetti:
La scissione è un’operazione di carattere straordinario disciplinata dagli artt. 2506 e 2506-quater c.c. Attraverso la scissione si arriva alla suddivisione del patrimonio della società scissa a favore dei diversi componenti della seconda generazione. L’operazione di scissione è sempre valutata dall’Amministrazione Finanziaria con il fine di accertare eventuali abusi di diritto volti a conseguire un risparmio di imposta, con particolare attenzione alle operazioni antecedenti e susseguenti, viste nella loro globalità. È consigliabile, pertanto, ricorrere all’istituto dell’interpello quando si intende procedere a una scissione.
Il family buy out è la soluzione tipica che è attuata quando nel passaggio generazionale sorge un contrasto tra più eredi sul proseguimento dell’attività imprenditoriale. Si attuano i seguenti passaggi:
Il vantaggio risiede nella possibilità di continuare l’attività d’impresa senza obbligare al trasferimento a terzi. L’operazione consente agli eredi interessati di acquisire la società pur non disponendo delle risorse finanziarie.
Nel passaggio generazionale dell’impresa familiare (art. 230-bis c.c.), in primo luogo, è necessario considerare la normativa sulle successioni: in presenza di coniuge e figli, infatti, non potranno essere aggirate le disposizioni di legge sul c.d. diritto di famiglia. Una soluzione condivisa, pertanto, è necessaria per evitare contenziosi dall’esito incerto.
Tra i sistemi più semplici si suggerisce il ricorso ai patti di famiglia, attraverso i quali possono essere introdotte limitazioni per i familiari non assegnatari. In questo caso può essere riconosciuto a tali soggetti: